Faq Prestazioni prima del pensionamento

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Prestazioni prima del pensionamento

  • È possibile chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata?

    Sì. In particolare: 

    • Per spese sanitarie: sempre per i lavoratori privati e dopo 8 anni di iscrizione per i lavoratori pubblici; nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per interventi straordinari per sé e per i propri familiari di importo complessivo non inferiore a 1.000 €;
    • Per acquisto o ristrutturazione prima casa: dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, sia per i lavoratori privati che per i dipendenti pubblici, per l’acquisto della prima casa per sé e per i figli o per la realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di importo complessivo non inferiore a 5.000 €;
    • Per ulteriori necessità lavoratori privati: solo per i lavoratori del settore privato, decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato;
    • Per congedi dei lavoratori pubblici: solo per i lavoratori pubblici, decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 30% del montante accumulato, per spese connesse alla fruizione di congedi relativi a periodi di formazione o congedi parentali.
       
  • In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?

    La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto, presso un altro strumento previdenziale, può avvenire: 

    • in qualsiasi momento a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (dimissioni, licenziamento, passaggio a dirigente, trasferimento della sede di lavoro fuori dalla regione, mobilità, fallimento, ecc.); 
    • in costanza dei requisiti di partecipazione (trasferimento volontario), dopo almeno due anni (per i lavoratori del settore privato) e tre anni (per i lavoratori del settore pubblico), di permanenza presso il Fondo 
       
  • In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare la mia posizione individuale?

    Il riscatto della posizione in costanza del rapporto di lavoro non è possibile. Il lavoratore del settore privato ha diritto al riscatto (liquidazione di tutto il capitale maturato) solo in caso di: perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, della cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi. 
    Il lavoratore del settore pubblico ha diritto al riscatto solo in caso di: cessazione del rapporto di lavoro; trasferimento della sede di lavoro all’esterno della Regione Autonoma Valle d’Aosta; pensionamento senza aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari. 
     

  • Cos'è la prestazione pensionistica "in via anticipata"?

    È il diritto, riservato ai dipendenti privati iscritti al Fondo da almeno 5 anni, di accedere alla pensione in forma di rendita, con 5 anni di anticipo rispetto all’età stabilita per la pensione di vecchiaia obbligatoria, ma solo nel caso in cui si verifichi un periodo di inoccupazione superiore ai 48 mesi o un'invalidità permanente.
     

  • Cosa succede nel caso in cui il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza pensionistica complementare muoia prima di aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni?

    In caso di decesso prima del pensionamento, per i lavoratori del settore privato, la posizione individuale sarà versata ad eventuali beneficiari designati dall’aderente o agli eredi. In mancanza di entrambe le figure, la posizione resterà acquisita al Fondo. 
    Per i lavoratori del settore pubblico, invece, la posizione individuale sarà versata, nell’ordine, al coniuge oppure ai figli oppure, se già viventi a carico dell’aderente, ai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni, la posizione resterà acquisita al Fondo.
     

  • Cosa succede al lavoratore in caso di mobilità?

    Nel caso in cui il lavoratore lasci il suo posto di lavoro per un altro potrà sfruttare una delle seguenti alternative: 

    1. trasferire la propria posizione individuale al nuovo fondo pensione contrattuale (ove esistesse), 
    2. trasferire la propria posizione individuale ad un fondo aperto, 
    3. lasciare la sua posizione "latente" nel fondo pensione originario (cfr. licenziamento o dimissioni) e attendere il raggiungimento dei requisiti di partecipazione, che gli consentono di percepire le prestazioni pensionistiche. 
       
  • Posso designare più beneficiari della mia rendita pensionistica?

    Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.
     

  • Cosa succede quando il lavoratore iscritto al Fondo perde i requisiti di partecipazione?

    La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (dimissioni, licenziamento, passaggio a dirigente, trasferimento della sede di lavoro fuori dalla Regione, mobilità, fallimento, ecc.).
    L’iscritto al Fondo pensione può: 

    • trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia diritto di accesso; 
    • riscattare la posizione individuale. 
  • Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al Fondo?

    Sì.

  • Cosa si intende con i termini “prima casa di abitazione"?

    Si intende la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un suo figlio, destinata a dimora abituale (ossia dove si ha o intende trasferire la propria residenza).
     

  • La casa per la quale si richiede l’anticipazione deve essere ubicata in Italia?

    Non necessariamente. La casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale. 
     

  • In caso di esodo incentivato l’iscritto al Fondo pensione può richiedere il riscatto?

    Gli iscritti ai Fondi pensione che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto parziale. In termini fiscali è previsto il regime agevolato (tassazione al 15% che scende di 0,3% ogni anno a partire dal sedicesimo anno di partecipazione fino ad un massimo di 6 punti.). 
     

  • In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico posso riscattare dal Fondo pensione?

    No, non è ammissibile il riscatto in tale situazione ma può mantenere la posizione o trasferire la stessa verso un altro Fondo pensione.

  • L’ iscritto fiscalmente a carico può richiedere l’anticipazione dal Fondo pensione?

    Si, può farlo. I requisiti sono gli stessi degli altri iscritti.

  • In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato al Fondo, che cosa può fare l’iscritto ex-fiscalmente a carico?

    All’iscritto, che deve comunicare la perdita del suo status, sono riconosciute diverse opzioni: 

    • il mantenimento della posizione presso il Fondo con o senza prosecuzione della contribuzione individuale o piena/collettiva, 
    • il trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa 
    • il trasferimento, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.