Faq
Contribuzione
- Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se destinare il TFR a Fondemain ad altra forma di previdenza complementare, o se mantenerlo presso il datore di lavoro, deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.
Il lavoratore dipendente, in caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro, deve scegliere, entro sei mesi dalla data di assunzione, se:a) destinare il TFR a Fondemain o ad altra forma di previdenza complementare;
b) mantenerlo presso il datore di lavoro. - Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28/04/1993?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
- Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
L’adesione di un lavoratore dipendente del settore privato comporta obbligatoriamente il versamento del TFR e in via opzionale quello della contribuzione a carico del lavoratore.
L’adesione di un lavoratore dipendente del settore pubblico comporta obbligatoriamente sia il versamento del TFR che quello della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. - Se si conferisce a Fondemain solo il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve contribuire con un proprio versamento.
- Come avviene la contribuzione al Fondo pensione?
La contribuzione al Fondo pensione si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, TFR. Tuttavia, per i lavoratori del settore privato, è possibile aderire anche solo con il conferimento del TFR.
- Se non mi iscrivo al Fondo ho diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico del datore di lavoro nell’accordo per la previdenza complementare?
No. L’ obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
- È possibile integrare i contributi obbligatori con una contribuzione aggiuntiva?
Sì. Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.
- In quale misura il TFR è devoluto al Fondo pensione?
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/04/93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo pensione. Negli altri casi le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore, il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
- A chi spetta la determinazione della contribuzione dovuta nelle forme collettive?
Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo possono essere determinati dal CCNL.
- Cosa succede quando successivi accordi contrattuali stabiliscono un aumento della contribuzione?
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
- Per quanto tempo il lavoratore che abbia aderito al Fondo pensione è obbligato al versamento dei contributi?
L' obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso il TFR continuerà comunque ad affluire al Fondo pensione.
- Cosa succede se l’iscritto rinuncia a contribuire al Fondo pensione?
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l’obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell’obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del TFR.
- La posizione individuale nel Fondo è pignorabile, sequestrabile, cedibile?
In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
- In caso di fallimento dell'azienda come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo?
In caso di fallimento dell'azienda, che non ha versato la contribuzione al Fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare, nonché attraverso presentazione di apposita istanza, per attivare il Fondo di Garanzia di cui all’art.5 del D.Lgs. 80/92.
- Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate a Fondemain?
Nessuno ha più interesse del lavoratore a verificare la propria posizione di previdenza complementare. Partendo da questa considerazione si è pensato ad un sistema di controlli così articolato:
- in busta paga è evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore;
- Fondemain ogni anno invia al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto, con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, versamenti a carico del datore di lavoro e TFR destinato al Fondo Pensione.
Comunque Fondemain è in grado di verificare (trimestralmente, quando vengono effettuati i versamenti al Fondo Pensione), in maniera rapida ed efficace, la rispondenza delle somme versate e riscontrare eventuali errori od omissioni.
- Se il mio datore di lavoro non versa i contributi a Fondemain cosa succede?
In caso di mancato o ritardato versamento a Fondemain le imprese sono tenute:
- al versamento della contribuzione dovuta;
- al versamento, a titolo di interessi moratori, di una somma rapportata al periodo di ritardo e calcolata in base all'eventuale incremento del valore della quota;
- al versamento, a titolo sanzionatorio, di una somma nella misura del tasso di interesse legale per l'intero periodo di ritardo.
Occorre però ricordare che l'obbligo di versamento da parte delle imprese deriva da un accordo collettivo e pertanto un eventuale contenzioso deve essere gestito come fosse un caso di mancato pagamento della retribuzione.
- Esistono delle tempistiche da rispettare per i versamenti per l’iscritto fiscalmente a carico?
L’importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico sono liberamente stabiliti all’atto dei versamenti stessi.
- Come possono essere effettuati i versamenti per il fiscalmente a carico?
Il lavoratore aderente effettua il versamento per il soggetto fiscalmente a carico tramite bonifico bancario (vedasi facsimile predisposto dal Fondo per i lavoratori del settore privato e per i lavoratori del settore pubblico). Nella descrizione del bonifico deve essere indicato il codice fiscale dell’aderente fiscalmente a carico e la causale “XSOGGX”.
L’assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell’aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo. In caso di tardiva o errata effettuazione del bonifico, il Fondo non garantisce la puntuale assegnazione delle quote sulla posizione individuale.
- A quanto ammonta la contribuzione a favore di un fiscalmente a carico?
La misura della contribuzione è definita liberamente su base annua, variando da un minimo di euro 400,00 annui a un massimo di euro 5.164,00 annui, fatta salva la possibilità di un ulteriore incremento.