Prestazioni
Prima del pensionamento
Durante la contribuzione al Fondo pensione, l’aderente può utilizzare o variare la destinazione delle somme accantonate, grazie alle cosidette “prestazioni prima del pensionamento”: anticipazione, riscatto e trasferimento.
Anticipazione
L’aderente può innanzitutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure:
- SPESE SANITARIE:
- per gli aderenti del settore privato: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni - relative a sè, al coniuge e ai figli - per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
- che comportino, ciascuno, una spesa non inferiore a 1.000 euro;
- che siano effettivamente sostenute dal richiedente e non siano a carico del SSN o coperte da altre forme di sovvenzione e di assicurazione; - per gli aderenti del settore pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie sostenute - per sè o per i familiari fiscalmente a carico - per terapie e/o interventi straordinari e di particolare gravità riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
- che comportino, ciascuno, una spesa non inferiore a 1.000 euro;
- che siano effettivamente sostenute dal richiedente e non siano a carico del SSN o coperte da altre forme di sovvenzione e di assicurazione; - ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA:
- per gli aderenti del settore privato e del settpre pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese per l'acquisto o la costruzione, su suolo proprio, della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il cui ammontare sia pari o superiore a 2.500 euro;
- ULTERIORI NECESSITÀ:
- per gli aderenti del settore privato: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti;
- per gli aderenti del settore pubblico: decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi per la formazione e/o parentali.
Per i lavoratori pubblici le somme che possono essere richieste a titolo di anticipazione non includono le contribuzioni figurative accantonate presso l’Inps (Gestione ex Inpdap), rappresentate dal TFR e dall'eventuale bonus del 1,5% per gli optanti.
Tipo di anticipazione | Spese sanitarie | Casa | Ulteriori esigenze | Congedi | |
LAVORATORI PRIVATI |
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LAVORATORI PUBBLICI |
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Quando poterla richiedere |
Sempre per lavoratori privati Dopo 8 anni lavoratori pubblici |
Dopo 8 anni | Dopo 8 anni | Dopo 8 anni | |
Quanto poter richiedere | 75% del montante accumulato | 75% del montante accumulato | 30% del montante accumulato | 30% del montante accumulato | |
Tassazione |
Lavoratori privati |
15% - 9% | 23% | 23% | - |
Lavoratori pubblici |
Tassazione separata | Tassazione separata | - | Tassazione separata |
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale (ad esempio, trasferimento da altro Fondo pensione o adesione a Fondemain conseguente a fusione con altro Fondo di previdenza complementare).
A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo.
Tassazione lavoratori del settore privato |
Tassazione lavoratori del settore pubblico |
Le somme richieste come anticipazione per spese sanitarie sono tassate con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è infatti ridotta, ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%. |
Le somme richieste a titolo di anticipazione sono soggette a tassazione separata. L’aliquota viene calcolata al momento dell’erogazione dell’anticipazione sulla base degli anni di contribuzione al Fondo e delle somme accantonate nella posizione individuale. L’anno successivo a quello dell’erogazione L’Agenzia delle Entrate procederà al conguaglio sulla base dell’effettivo reddito IRPEF.
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Per maggiori informazioni sulla fiscalità si veda il Documento sul Regime fiscale.
Riscatto
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, previste statutariamente, è possibile inoltre riscattare, in tutto (riscatto totale) o in parte (riscatto parziale), la posizione maturata.
Lavoratori del settore privato
L’aderente può richiedere il riscatto totale (100%) in caso di:
- invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3;
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi.
Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’aderente può richiedere direttamente l’erogazione della prestazione complementare.
L’aderente può inoltre richiedere il riscatto parziale (50%), in caso di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi;
- cessazione connessa a un periodo di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- ricorso da parte del datore a procedure di cassa integrazioni guadagni a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi;
- ricorso da parte del datore a procedure di esodo incentivato.
Anche al venir meno dei requisiti di appartenenza al Fondo, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 252/05, è possibile riscattare - nella misura del 50% oppure del 75% (cd. riscatto immediato parziale), oppure del 100% (cd. riscatto immediato totale) - la posizione maturata. Tale riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro. Il diritto al riscatto immediato sussiste finché l’aderente permane nella situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Conseguentemente, ove l’aderente attivasse un nuovo rapporto di lavoro – rientrante nell’ambito di riferimento del Fondo – perderebbe la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale sarà versata a eventuali beneficiari designati dall’aderente o agli eredi. In mancanza di tali figure, la posizione resterà acquisita al Fondo.
Viene operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo in una forma di previdenza complementare, fino ad un’aliquota minima del 9% nei casi di:
- riscatto totale per invalidità permanente;
- riscatto totale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell’aderente prima del pensionamento;
- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- riscatto parziale per ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria.
Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale per cause diverse da quelle sopra descritte (ad es. per perdita dei requisiti) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Le ritenute si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto ad esclusione dei rendimenti finanziari e dei contributi non dedotti, in quanto già tassati in precedenza.
Lavoratori del settore pubblico
L’aderente lavoratore pubblico può richiedere di riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- trasferimento della sede di lavoro all’esterno della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- pensionamento senza aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale sarà versata, nell’ordine, al coniuge oppure ai figli oppure, se fiscalmente a carico, ai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni, la posizione resterà acquisita al Fondo.
I riscatti esercitati per pensionamento, per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, per decesso prima del pensionamento o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti sono soggette a tassazione separata. L’aliquota viene calcolata al momento dell’erogazione dell’anticipazione sulla base degli anni di contribuzione al Fondo e delle somme accantonate nella posizione individuale. L’anno successivo a quello dell’erogazione l ’Agenzia delle Entrate procederà al conguaglio sulla base dell’effettivo reddito IRPEF.
Tale imposizione riguarderà soltanto le somme che hanno fruito della deduzione dal reddito complessivo e non quelle relative alla componente finanziaria, che hanno già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, né quelle che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al Fondo.
Trasferimento
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo tutti gli aderenti possono trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa.
In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo almeno due anni di partecipazione al Fondo per i dipendenti privati e tre per i dipendenti pubblici.
Tale tipologia di prestazione non è soggetta a tassazione.